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  • Statuto Associazione Clio '92

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Statuto Associazione Clio '92

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO  

Art. 1

In virtù dell'art. 18 della Costituzione e in base agli artt. 36 e seg. del Codice Civile, è costituita in Mantova una Associazione culturale nazionale denominata” Clio '92” che agisce nell'ambito e con le finalità di cui alla legge N. 383/2000. L'Associazione è senza fini di lucro ed ha struttura democratica.

Le plusvalenze che dovessero emergere alla fine di ogni esercizio verranno accantonate in un apposito fondo da utilizzarsi per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Associazione. Eventuali minusvalenze  di esercizio dovranno essere ripianate nel corso dell’anno successivo.

In caso di scioglimento gli eventuali avanzi sono destinati ad associazioni con finalità analoghe ai sensi dell'art. 11 del presente statuto

La sede dell'Associazione è in via Conciliazione 31, presso l'abitazione della signora Rabitti Maria Teresa.

Art. 2

L'Associazione si costituisce con le seguenti specifiche finalità solidaristiche:

a) approfondire e dare impulso alla ricerca teorica sui  problemi

    dell'insegnamento/apprendimento della storia;

b) estendere e dare impulso alla sperimentazione dell'insegnamento/apprendimento

    della storia in relazione ai risultati della ricerca teorica;

c) estendere e dare impulso all'aggiornamento e formazione in servizio dei docenti

    di storia di ogni ordine e grado di scuola;

d) promuovere la progettazione, la produzione e la pubblicazione di saggi per la

    ricerca, di materiale didattico per la sperimentazione, di progettazioni e altro

    materiale per le attività di aggiornamento e formazione in servizio.

e) diffondere l'informazione sullo sviluppo della ricerca, sulla diffusione e

    l'andamento delle sperimentazioni, sulle attività di formazione e aggiornamento

    degli insegnanti attraverso i canali che riterrà di volta in volta più idonei.

Ogni finalità è perseguita e ogni attività è svolta nello spirito delle “Tesi sulla Didattica della Storia” approvate dall'Assemblea nazionale dei soci.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 3

Il finanziamento dell'Associazione è assicurato da:

a)  quote sociali;

b)  contributi volontari di soci e di non soci;

c)   proventi derivanti dalle pubblicazioni e dalle altre attività dell'Associazione,

      secondo le modalità  stabilite dall'Assemblea Nazionale dei soci.

SOCI

Art. 4

Possono divenire soci tutte le persone fisiche interessate allo studio e alla ricerca sulla didattica della storia.

Possono altresì diventare soci Istituzioni, Enti ed Associazioni che designano un loro rappresentante.

L'organo competente a deliberare sulle domande d'ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

La domanda scritta di richiesta di ammissione all'Associazione si intende accettata salvo rifiuto scritto e motivato.

La domanda dovrà contenere le generalità del richiedente. In base alle disposizioni di legge vigenti tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione.)

La qualifica di socio si acquisisce:

a) con l'accettazione della domanda di iscrizione all'Associazione;

b) con il pagamento della quota sociale di autofinanziamento annuale.

La quota associativa non è trasmissibile. L'adesione all'Associazione implica l'accettazione del presente Statuto e la condivisione delle “Tesi sulla Didattica della Storia”.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente articolo o per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo, deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. 

Art. 5

I soci aderenti All'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell' associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

I soci hanno diritto d’ accesso a tutti i documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

ORGANIZZAZIONE

Art. 6

L'Associazione è retta dai seguenti organi:

a) Assemblea dei soci

b) Presidente

c) Segreteria Nazionale

d) Comitato Direttivo

 

Art.7

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, di votare ed essere eletti, tutti i soci iscritti, in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

L'Assemblea Nazionale dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice (per posta ordinaria o e-mail) agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;

b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale, o per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. È ammessa in entrambi i casi la delega scritta ad altro socio.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria

a) approva le “Tesi sulla Didattica della Storia” ed eventuali modifiche,

b) elegge il Presidente,

c) elegge il Comitato Direttivo,

d) approva il conto consuntivo annuale predisposto dal Direttivo col supporto della

    Segreteria Nazionale,

e) fissa l'importo annuale della quota sociale di adesione,

f)  ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo,

g) approva la relazione sulle attività svolte e le linee programmatiche delle attività

    future.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la maggioranza assoluta dei presenti  ad eccezione delle materie regolate dagli artt.1 e 2 del presente Statuto per cui è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3  degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è conservato su apposito registro. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e di chiederne una copia. 

Art.8 (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale e dura in carica due anni.

Presiede l'Assemblea nazionale, la Segreteria, il Comitato Direttivo.

Presenta all'Assemblea la relazione sulle attività svolte, il conto consuntivo e le linee programmatiche delle attività future.

Rappresenta in tutte le sedi l'Associazione. 

Art.9 (Segreteria)

La Segreteria è nominata dal C.D. al suo internoe dura in carica due anni.

Cura l’esecuzione delle delibere del C.D., ne prepara i lavori e coaudiuva il Presidente nell’attività di coordinamento dell’Associazione.

Uno dei membri della Segreteria è designato a svolgerne le funzioni di cooordinamento.

Uno dei membri della Segreteria svolge le funzioni di Tesoriere.

La Segreteria Nazionale è di supporto operativo al Comitato Direttivo per la redazione del conto consuntivo.

Art.10 (Comitato Direttivo)  

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica due anni ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Predispone con l'aiuto della Segreteria il conto consuntivo.

Approva le domande di adesione e dispone l’eventuale esclusione con delibera motivata salva successiva ratifica dell’assemblea.

Svolge inoltre la funzione di Comitato Scientifico:

a) autorizza la pubblicazione di saggi, materiale didattico,  materiali per

    l'aggiornamento e la formazione in servizio, con il marchio dell'Associazione;

b) redige l'elenco dei soci autorizzati a condurre esperienze di formazione in nome

    dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Il Comitato Direttivo risponde della sua attività alla Assemblea Nazionale.

SCIOGLIMENTO

Art.11

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza dei 3/4 dei soci.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad enti operanti nel campo della promozione sociale, della  ricerca didattica o culturale individuati dall'Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.12

Per quanto riguarda quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Art.13

Con la sottoscrizione del presente statuto si accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all’Associazione.

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