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L'Unione europea e la storia

UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

RISCHIO DI CENSURA SULLA STORIA

Nota della Redazione

Il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato nello scorso aprile una decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia riaprendo in questo modo il problema dei rapporto tra la libertà di ricerca storica e l'uso pubblico che la politica può fare della storia.

Eravamo gia in precedenza intervenuti sul tema in occasione della discussione scoppiata in Francia sugli effetti prodotti dalle cosiddette "lois mémorielles". Pubblichiamo adesso volentieri l'intervento di Luigi Cajani del Dipartimento di Storia moderna e contemporanea dell'Università La Sapienza di Roma.

Pubblichiamo anche un intervento dello storico Charles Heimberg  del marzo 2006 che riprendendo i termini della questione delle "lois memorielles" in Francia ne analizza gli effetti in Svizzera.

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Nel corso della sessione del 19-20 aprile 2007 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato una decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia , che va a toccare la libertà di ricerca storica.

Questa decisione quadro è nata dall’iniziativa presa nel gennaio 2007, nel contesto della presidenza tedesca dell’Unione, dal Ministro della Giustizia tedesco, Brigitte Zypries , che intendeva portare a compimento un processo, iniziato nel 2001 , mirante all’estensione a tutti gli stati membri della punizione del razzismo e della negazione dei genocidi, in particolare della negazione dell’Olocausto, che è già reato in Germania, Austria, Francia, Polonia, Romania, Lituania, Slovenia e Repubblica Ceca. Questa iniziativa sollevò subito molte reazioni negative. Fra queste quella del politologo inglese Timothy Garton Ash, il quale in un articolo sul quotidiano “The Guardian” del 18 gennaio  scrisse che, pur muovendo da buone intenzioni, questa proposta rappresenta “un´ulteriore limitazione della libertà di espressione, oggi già minacciata da più parti”; e quella dello storico tedesco Eberhard Jäckel , il quale  nel corso di  un’intervista rilasciata il 1 febbraio a Deutschlandradio  affermò che la negazione dell’Olocausto è “un’idiozia”, che deve essere punita solo se diventa incitamento all’odio, e che va combattuta piuttosto con l’informazione, che con le leggi.

In particolare in Italia si è avuto un vasto dibattito pubblico , perché il Ministro della Giustizia Clemente Mastella diede subito seguito alla proposta del suo omologo tedesco, annunziando un disegno di legge per introdurre la punizione della negazione dell’Olocausto . L’iniziativa di Mastella provocò un’immediata reazione fra gli storici italiani : più di 200 firmarono un appello nel quale si affermava fra l’altro che una legge del genere era pericolosa, inutile e controproducente, per più di un motivo: perché offre ai negazionisti “la possibilità di ergersi a difensori della libertà d'espressione”; perché se uno Stato stabilisce una verità storica, questa verità rischia di essere delegittimata, e viene minata “la fiducia nel libero confronto di posizioni e nella libera ricerca storiografica e intellettuale”; e perché esistono già leggi che puniscono l’incitazione alla violenza, all'odio razziale e all'apologia di reati contro l'umanità. L’appello si concludeva con l’affermazione che solo la società civile può e deve combattere il negazionismo “attraverso una costante battaglia culturale, etica e politica”.

Di fronte a questa levata di scudi, il Ministro Mastella modificò sostanzialmente il disegno di legge , eliminando ogni riferimento al negazionismo e limitandosi a inasprire, sulla scia della legislazione precedente, le pene contro chi “diffonda idee sulla superiorità razziale”.

Nonostante questa battuta d’arresto in Italia, l’iniziativa del Ministro Zypries ha proseguito il suo cammino in Europa , e si è concretizzata in questa dichiarazione quadro, che riguarda le manifestazioni di razzismo e xenofobia e la negazione dell’Olocausto, nonché, più in generale, “la negazione o la minimizzazione grossolana” dei “crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale” (p. 23). Entro due anni dall’adozione di questa decisione quadro ogni stato dovrà emanare una legge conforme ad essa, comminando pene da 1 a 3 anni di reclusione.

Molti sono gli aspetti preoccupanti di questa decisione quadro. Va intanto rilevato che non è chiaro quali istanze possono decidere a quali eventi storici vanno applicate queste fattispecie di reato. L’Olocausto è certo fuori questione, giacché su di esso si è espresso il tribunale di Norimberga. Quanto alla Corte penale internazionale, essa può esprimersi solo in merito a crimini commessi dopo il 1 luglio 2002, quando è entrato in vigore il suo Statuto. Si deve dunque supporre che in merito a crimini commessi in precedenza decideranno tribunali istituiti ad hoc, come quelli sul Rwanda o sull’ex-Jugoslavia, oppure tribunali nazionali, oppure organi legislativi. Inoltre, il concetto di “minimizzazione grossolana” è poco chiaro e pertanto può dar luogo ad abusi. Questa decisione quadro si occupa poi, seppur al di fuori del contesto normativo suesposto, dei reati commessi dai “regimi totalitari”: dichiara infatti di deplorarli e prevede di estendere in futuro anche ad essi questa normativa, dopo “una audizione pubblica a livello europeo” convocata dalla Commissione (p. 25). La funzione di questa audizione non viene definita, ma - si ha motivo di supporre - potrebbe portare alla redazione di un elenco di fatti storici che rientrano nelle fattispecie di reato suddette.

Questa decisione quadro si muove nel solco tracciato in Francia con le cosiddette lois mémorielles: prima di tutto la loi Gayssot, del 1990, che punisce la negazione dei crimini giudicati dal tribunale di Norimberga ; poi la legge del 2001 che riconosceva il genocidio degli Armeni, che è stata ripresa nel 2006 prevedendo norme che ne puniscono la negazione; la loi Taubira, del 2001, sulla tratta degli schiavi africani; e la loi Mekachera, del 2005, sul colonialismo francese. Queste leggi hanno sollevato forti proteste degli storici francesi, e in particolare l’appello Liberté pour l’histoire , del 2005, che ha raccolto 1000 firme, e nel quale si è chiesta la loro totale abrogazione, affermando fra l’altro che “in uno stato libero, né il parlamento né l’autorità giudiziaria hanno il compito di definire una verità storica”. Il pericolo gravissimo che queste leggi rappresentano per gli storici è ben dimostrato dal caso dello storico francese Olivier Pétré-Grenouilleau, autore di un fondamentale libro dal titolo Les traites négrières, il quale nel 2005 è stato denunciato dal Collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais, sulla base della loi Taubira, per aver negato che la tratta atlantica possa essere considerata un genocidio. Il Collectif, che aveva anche chiesto che Pétré-Grenouilleau fosse espulso dall’università, ha poi finito per ritirare nel febbraio 2006 la denuncia, di fronte alle proteste della comunità degli storici francesi.

Tutto ciò mostra quali rischi per la libertà di ricerca e di insegnamento degli storici comporti l’introduzione di una legislazione di questo genere, che, partendo dalla giusta e necessaria lotta al razzismo e alla xenofobia, è arrivata a toccare, attraverso una serie di successivi scivolamenti concettuali, questioni che hanno a che fare solo con la ricerca storica. È necessario invece che il politico e lo storico restino autonomi, ciascuno nel proprio campo. Il politico può decidere quale uso pubblico della storia convenga ai suoi progetti, attraverso l’istituzione di commemorazioni e simili iniziative, ma non deve interferire, giovandosi del potere giudiziario, sul lavoro che gli storici compiono. Questa decisione quadro rappresenta dunque una svolta molto grave nel rapporto, sempre delicato e difficile, fra politici e storici, ed è necessario che gli storici, in Europa e nel resto del mondo, si interroghino sulle sue motivazione e sulle sue conseguenze, e prendano pubblicamente posizione su di essa.

Luigi Cajani - Dipartimento di Storia moderna e contemporanea

Università La Sapienza - Roma

3 Luglio 2007

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